立法数据库

 Libro terzo
 Article 247
 Titolo III - Capo II
 

原始案文

Art. 247. Casi e forme delle perquisizioni

1. Quando vi e' fondato motivo di ritenere che taluno occulti sulla persona il corpo del reato o cose pertinenti al reato, e' disposta perquisizione personale. Quando vi e' fondato motivo di ritenere che tali cose si trovino in un determinato luogo ovvero che in esso possa eseguirsi l'arresto dell'imputato o dell'evaso, e' disposta perquisizione locale.

1-bis. Quando vi e' fondato motivo di ritenere che dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato si trovino in un sistema informatico o telematico, ancorche' protetto da misure di sicurezza, ne e' disposta la perquisizione, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione.

2. La perquisizione e' disposta con decreto motivato. 3. L'autorita' giudiziaria puo' procedere personalmente ovvero disporre che l'atto sia compiuto da ufficiali di polizia giudiziaria delegati con lo stesso decreto.

 
 
 

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