立法数据库

网络犯罪
  • 侵犯计算机、数据和系统的保密性、完整性和可获得性的行为

    • • 非法干扰数据/ 系统
 Libro secondo
 Article 392
 Titolo III

通过日期:

1930-10-19

 

原始案文

Art. 392. Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose

Chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo, mediante violenza sulle cose, è punito a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 516.

Agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione.

Si ha, altresì, violenza sulle cose allorché un programma informatico viene alterato, modificato o cancellato in tutto o in parte ovvero viene impedito o turbato il funzionamento di un sistema informatico o telematico.

 
 
 

评注

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