законодательной базы данных

Киберпреступность
  • Деяния против конфиденциальности, целостности и доступности компьютерных данных и систем

    • • Незаконное вмешательство в данные или вмешательство в систему
 Libro secondo
 Article 392
 Titolo III

Дата принятия:

1930-10-19

 

Подлинный текст

Art. 392. Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose

Chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo, mediante violenza sulle cose, è punito a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 516.

Agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione.

Si ha, altresì, violenza sulle cose allorché un programma informatico viene alterato, modificato o cancellato in tutto o in parte ovvero viene impedito o turbato il funzionamento di un sistema informatico o telematico.

 
 
 

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