立法数据库

贩运人口
  • 犯罪

    • • 贩运人口(成人)
  • 所涉行为

    • • 征聘/雇用
      • 转移
      • 窝藏
      • 运输
      • 收到
  • 所用手段

    • • 威胁使用武力或其他形式的胁迫
      • 诱拐
      • 欺诈
      • 欺骗
      • 滥用权力或趁机敲诈脆弱处境者
  • 关键词

    • • 剥削
      • 商业性质的性剥削
      • 强迫劳动或服务
      • 家庭奴役
 Libro secondo
 Art. 601

UNTOC 文献

  • 有组织犯罪公约

  • 贩运人口议定书

  • 任何物品
  • 第5 条 刑事定罪
  • 偷运移民议定书

  • 枪支议定书

     

    原始案文

    Art. 601.

    Tratta di persone.

    È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.
    Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.
    La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.
    Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.