Database of Legislation

Trafficking in persons
  • Offences

    • • Trafficking in persons (adults)
  • Acts Involved

    • • Recruitment/Hiring
      • Transfer
      • Harbouring
      • Transportation
      • Receipt
  • Means Used

    • • Threat of the use of force or of other forms of coercion
      • Abduction
      • Fraud
      • Deception
      • Abuse of power or a position of vulnerability
  • Keywords

    • • Exploitation
      • Commercial sexual exploitation
      • Forced labour or services
      • Domestic servitude
 Libro secondo
 Art. 601

UNTOC Articles

  • Organized Crime Convention

  • Trafficking in Persons Protocol

  • Any Article
  • Article 5: Criminalization
  • Smuggling of Migrants Protocol

  • Firearms Protocol

     

    Original Text

    Art. 601.

    Tratta di persone.

    È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.
    Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.
    La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.
    Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.