Base de données sur la législation

Traite des personnes
  • Infractions

    • • Traite de personnes (adultes)
  • Actes commis

    • • Recrutement/embauche
      • Transfert
      • Hébergement
      • Transport
      • Accueil
  • Moyen

    • • La menace de recours ou le recours à la force ou d'autres formes de contrainte
      • Enlèvement
      • Fraude
      • Tromperie
      • Abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité
  • Mots-clefs

    • • Exploitation
      • Exploitation sexuelle à des fins commerciales
      • Travail ou services forcés
      • Servitude domestique
 Libro secondo
 Art. 601

UNTOC articles

  • Convention contre la criminalité organisée

  • Protocole relatif à la traite des personnes

  • Tout Article
  • Article 5 Incrimination
  • Protocole relatif au trafic illicite de migrants

  • Protocole relatif aux armes à feu

     

    Texte original

    Art. 601.

    Tratta di persone.

    È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.
    Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.
    La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.
    Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.