законодательной базы данных

Торговля людьми
  • Преступления

    • • Торговля людьми (взрослыми)
  • Соответствующие действия

    • • Вербовка/наем
      • Передача
      • Укрывательство
      • Перевозка
      • Получение
  • Используемые средства

    • • Угроза применения силы или других форм принуждения
      • Похищение
      • Мошенничество
      • Обман
      • Злоупотребление властью или уязвимостью положения
  • Ключевые слова

    • • Эксплуатация
      • Коммерческая сексуальная эксплуатация
      • Принудительный труд или услуги
      • Подневольная домашняя прислуга
 Libro secondo
 Art. 601

Статьи КОП ООН

  • Конвенция против организованной преступности

  • Протокол о торговле людьми

  • Любая статья
  • Статья 5 Криминализация
  • Протокол о незаконном ввозе мигрантов

  • Протокол об огнестрельном оружии

     

    Подлинный текст

    Art. 601.

    Tratta di persone.

    È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.
    Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.
    La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.
    Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.