
Articles 371bis. Attività di coordinamento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo (2)
1. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis e comma 3-quater e in relazione ai procedimenti di prevenzione antimafia e antiterrorismo. In relazione ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis dispone della direzione investigativa antimafia e dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi. In relazione ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-quater, si avvale altresì dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi. (1)
2. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita funzioni di impulso nei confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine, di garantire la funzionalità dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestività delle investigazioni. (3)
3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, in particolare:(4)
a) d'intesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo; (5)
b) cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della Direzione nazionale e delle procure distrettuali, la necessaria flessibilità e mobilità che soddisfino specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali; (5)
c) ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati provvede all'acquisizione e all'elaborazione di notizie, informazioni e dati attinenti alla criminalità organizzata e ai delitti di terrorismo, anche internazionale; (5)
[d-e)]
f) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalità secondo le quali realizzare il coordinamento nell'attività di indagine;
g) riunisce i procuratori distrettuali interessati al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;
h) dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la corte di cassazione, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non è stato possibile a causa della:
1) perdurante e ingiustificata inerzia nella attività di indagine;
2) ingiustificata e reiterata violazione dei doveri previsti dall'articolo 371 ai fini del coordinamento delle indagini. (5)
[3)]
4. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo provvede alla avocazione dopo aver assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un magistrato della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo all'uopo designato. Salvi casi particolari, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo o il magistrato da lui designato non può delegare per il compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico ministero. (6)
(1) Comma così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. b), D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 e, successivamente, dall’art. 9, comma 4, lett. b), D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43.
(2) Rubrica così modificata dall’art. 9, comma 4, lett. a), D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43.
(3) Comma così modificato dall’art. 9, comma 4, lett. c), D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43.
(4) Alinea così modificato dall’art. 9, comma 4, lett. d), D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43.
(5) Lettera così modificata dall’art. 9, comma 4, lett. d), D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43.
(6) Comma così modificato dall’art. 9, comma 4, lett. e), D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43.
Article 371bis. Coordination activity by the national anti-Mafia public prosecutor
1. The functions entrusted to the national anti-Mafia public prosecutor shall relate to proceedings in connection with the offenses as per paragraph 3bis of article 51 and to proceedings for the application of anti-Mafia precautionary measures. To that end, he may employ the Head Office for Investigations on Mafia and the central and interprovincial services of the police, issuing orders to regulate their use for investigational purposes.
2. The national anti-Mafia public prosecutor shall promote the activity of district public prosecutors so as to actually coordinate investigations, ensure a purposeful use of judicial police in its various branches and make certain that investigations are carried out thoroughly and promptly.
3. For the performance of the tasks entrusted to him by the law, the national anti-Mafia public prosecutor shall, in particular, :
a) ensure, in agreement with the district public prosecutors concerned, investigational connections also by means of the judges/prosecutors attached to the national anti-Mafia department;
b) ensure, by temporarily transferring judges/prosecutors of the national and district anti-Mafia departments, flexibility and mobility as required to meet specific, case-related investigational or procedural needs;
c) collect and process news, information and data relating to organized crime in order to coordinate investigations and control criminal activities;
d-e) [repealed];
f) issue specific regulations concerning district public prosecutors in order to prevent or solve conflicts as to the modalities for the coordination of investigational activities;
g) call a meeting of the district public prosecutors concerned in order to solve any conflicts that have arisen in spite of the specific regulations issued and that have prevented promoting or implementing coordination activities;
h) provide, by an order to be accompanied by a statement of reasons, challengeable before the general public prosecutor attached to the Corte di Cassazione, for taking upon himself any preliminary investigations relating to the offenses as per para. 3bis of article 51, whenever the meetings called to promote or implement coordination proved unuseful and such coordination could not be achieved because of:
1) persistent, unaccountable investigational inactivity;
2) repeated, unaccountable infringement of the obligations laid down in article 371 with respect of the coordination of investigations;
3) [repealed].
4. The national anti-Mafia public prosecutor shall provide for taking upon himself the preliminary investigations referred to in the preceding paragraph after having collected the necessary information on the spot, either directly or through a judge/prosecutor attached to the national anti-Mafia department and entrusted with this task. Apart from specific cases, the national anti-Mafia public prosecutor or the judge/prosecutor entrusted by the latter with the above task may not commit the investigational activity to other departments in the office of the public prosecutor.
Articles 371bis. Attività di coordinamento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo (2)
1. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis e comma 3-quater e in relazione ai procedimenti di prevenzione antimafia e antiterrorismo. In relazione ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis dispone della direzione investigativa antimafia e dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi. In relazione ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-quater, si avvale altresì dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi. (1)
2. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita funzioni di impulso nei confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine, di garantire la funzionalità dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestività delle investigazioni. (3)
3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, in particolare:(4)
a) d'intesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo; (5)
b) cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della Direzione nazionale e delle procure distrettuali, la necessaria flessibilità e mobilità che soddisfino specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali; (5)
c) ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati provvede all'acquisizione e all'elaborazione di notizie, informazioni e dati attinenti alla criminalità organizzata e ai delitti di terrorismo, anche internazionale; (5)
[d-e)]
f) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalità secondo le quali realizzare il coordinamento nell'attività di indagine;
g) riunisce i procuratori distrettuali interessati al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;
h) dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la corte di cassazione, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non è stato possibile a causa della:
1) perdurante e ingiustificata inerzia nella attività di indagine;
2) ingiustificata e reiterata violazione dei doveri previsti dall'articolo 371 ai fini del coordinamento delle indagini. (5)
[3)]
4. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo provvede alla avocazione dopo aver assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un magistrato della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo all'uopo designato. Salvi casi particolari, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo o il magistrato da lui designato non può delegare per il compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico ministero. (6)
(1) Comma così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. b), D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 e, successivamente, dall’art. 9, comma 4, lett. b), D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43.
(2) Rubrica così modificata dall’art. 9, comma 4, lett. a), D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43.
(3) Comma così modificato dall’art. 9, comma 4, lett. c), D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43.
(4) Alinea così modificato dall’art. 9, comma 4, lett. d), D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43.
(5) Lettera così modificata dall’art. 9, comma 4, lett. d), D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43.
(6) Comma così modificato dall’art. 9, comma 4, lett. e), D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43.
http://www.altalex.com/documents/news/2014/09/05/attivita-del-pubblico-ministero
Part of this entry was also made possible thanks to the Permanent Mission of Italy to the International Organizations in Vienna.
Please note that the Italian version of this law is not from an official source.
The attached text in English properly reflects the legislation in force in Italy as of April 2015.