Base de Datos de Legislación

Participación en un grupo delictivo organizado
    Terrorismo
    • Delitos

      • • Delitos relacionados con el secuestro y la toma de rehenes
     Libro secondo
     Article 630
     Titolo XIII - Capo I

    Fecha de aprobación:

    1930-10-19

    Artículos UNTOC

    • Convención contra la Delincuencia Organizada

    • Artículo 5: Penalización de la participación en un grupo delictivo organizado
    • Artículo 26: Medidas para intensificar la cooperación con las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley
    • Protocolo contra la Trata de Personas

    • Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes

    • Protocolo sobre Armas de Fuego

       

      Texto original

      Art. 630. Kidnapping for ransom

      1. Any person who kidnaps a person in order to obtain an unlawful profit, for himself or another, as the price of the release, shall be punished by imprisonment for between twenty-five and thirty years.

      If the kidnapping results in the death of the kidnapped person and this is an unwanted consequence of the offender’s part, the offender shall be punished by imprisonment for thirty years.

      If the offender causes the death of the kidnapped person, imprisonment for life shall be imposed.

      An accomplice who, by withdrawing from the association, seeks to allow the victim to regain his/her freedom, without this resulting from the price of release, shall be liable to the punishments as per article 605.

      Neverthless, if the victim, once released, deceases as a consequence of the kidnapping, the punishment shall be imprisonment for between six and fifteen years.

      With respect of an accomplice who, by withdrawing from the association, seeks to prevent the criminal activity from having further consequences, apart from the case referred to in the preceding paragraph, or else concretely assists police or judicial authorities in collecting evidence which is fundamental for the identification or apprehension of the accomplices, imprisonment for between twelve and twenty years shall be substituted for life imprisonment and any other punishment shall be reduced by one-third to two-thirds.

      Whenever an extenuating circumstance applies, imprisonment for between twenty and twenty-four years shall be substituted for the punishment as per the second paragraph; imprisonment for between twenty-four and thirty years shall be substituted for the punishment as per the third paragraph.

      Where more than one extenuating circumstance applies, the punishment to be imposed as resulting from the application of the above reductions shall not be less than ten years in the case as per the second paragraph and not less than fifteen years in the case as per the third paragraph.

      The limitations on the term of imprisonment set out in the preceding paragraph may be derogated from whenever the extenuating circumstances apply which are referred to in the fifth paragraph of this article.

      Art. 630. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (1)

      Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

      Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

      Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

      Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

      Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

      Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

      I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

      (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 19 marzo 2012, n. 68, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo "nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità."

      Art. 630. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (1)

      Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

      Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

      Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

      Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

      Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

      Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

      I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

      (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 19 marzo 2012, n. 68, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo "nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità."

       

      Detalles

      Fuente:

      http://www.altalex.com/?idnot=36653

      Part of this entry was also made possible thanks to the Permanent Mission of Italy to the International Organizations in Vienna.

       
       

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      Comentario

      Please note that the Italian version of this law is not from an official source.

      The attached text in English properly reflects the legislation in force in Italy as of April 2015.