Base de Datos de Legislación

Participación en un grupo delictivo organizado
  • Delitos

    • • Organización, dirección, ayuda, incitación, facilitación o asesoramiento en aras de la comisión de un delito que entrañe la participación de un grupo delictivo organizado
      • Participación en las actividades delictivas de un grupo delictivo organizado
      • Participación en otras actividades de un grupo delictivo organizado
      • Acuerdo para cometer un delito grave (confabulación)
 Libro secondo
 Articles 648-648quater
 Titolo VIII

Fecha de aprobación:

1930-10-19

Artículos UNTOC

  • Convención contra la Delincuencia Organizada

  • Artículo 6: Penalización del blanqueo del producto del delito
  • Artículo 7: Medidas para combatir el blanqueo de dinero
  • Artículo 11: Proceso, fallo y sanciones
  • Artículo 12: Decomiso e incautación
  • Artículo 5: Penalización de la participación en un grupo delictivo organizado
  • Protocolo contra la Trata de Personas

  • Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes

  • Protocolo sobre Armas de Fuego

     

    Texto original

    Excerpts from the Italian Criminal Code

     

    Article 648 (Handling stolen goods)

    Apart from participation in the [predicate] offence, any person who acquires, receives or conceals money or goods which are the proceeds of a criminal offence, or who assists in acquiring, receiving or concealing such money or goods, with a view to gain for himself or another, shall be punished by imprisonment for between 2 and 8 years and by a fine of between LIT 1 million and LIT 20 million. The punishment shall be imprisonment for up to 6 years and a fine of up to LIT 1 million if the offence is not serious.

    The provisions of this article shall also apply if the person committing the offence of which the said money or goods are the proceeds is not chargeable or punishable, as well as in the absence of the legal conditions for criminal prosecution in respect of the said offence.

    Article 648bis (Money laundering)

    Apart from participation in the [predicate] offence, any person who substitutes or transfers money, goods or assets obtained by means of intentional criminal offences, or who seeks by any other means to conceal the fact that the said money, goods or assets are the proceeds of such offences, shall be punished by imprisonment for between 4 and 12 years and by a fine of between 2 million and 30 million liras.

    The punishment shall be increased if the offence is committed in the course of a professional activity.

    The punishment shall be decreased if the money, goods or assets are the proceeds of a criminal offence for which the punishment is imprisonment for up to 5 years.

    The final paragraph of article 648 shall apply.

    Article 648ter (Utilization of money, goods or assets of unlawful origin)

    Apart from participation in the [predicate] offence and from the cases as per articles 648 and 648bis, any person using for economic or financial activities money, goods or assets obtained by means of a criminal offence, shall be punished by imprisonment for between 4 and 12 years and by a fine of between 2 million and 30 million liras.

    The punishment shall be increased if the offence is committed in the course of a professional activity.

    The punishment shall be decreased pursuant to paragraph 2 of article 648.

    The final paragraph of article 648 shall apply.

    Article 648quater (Confiscation)

     In case of conviction or of application of punishment upon request of the parties pursuant to art. 444 of the Code of Criminal Procedure, for one of the offenses under Articles 648-bis and 648-ter, it is always ordered the confiscation of the goods which constitute the product or the profit, unless they belong to persons unrelated to the crime.

    Whenever confiscation in the first paragraph is not possible, the Court orders the confiscation of amount of money, goods or other utilities which the offender has at his disposal, even through a third party, for a value corresponding to the product, profit or price of the crime.

    In relation to the offenses referred to in Articles 648-bis and 648-ter, the prosecutor can perform, within and for the purposes of Article 430 of the Criminal Procedure Code, any investigations that may be necessary concerning the properties, money or other benefits to be confiscated in accordance with the previous paragraphs.


    Art. 648. Ricettazione

    Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis). ( 1 )

    La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516 (lire un milione), se il fatto è di particolare tenuità.

    Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

    (1) Comma così modificato dall’art. 8, comma 1, lett. b), D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.

    Cfr. Cassazione penale, SS.UU., sentenza 26 settembre 2007, n. 35535, Tribunale di Torre Annunziata, sentenza 30 ottobre 2007, Tribunale di Torre Annunziata, sentenza 12 novembre 2007, Tribunale di Napoli, sez. Ischia, sentenza 19 agosto 2008, n. 729, Cassazione penale, sez. II, sentenza 10 marzo 2009, n. 10580, Cassazione penale, sez. II, sentenza 16 giugno 2009, n. 24825, Cassazione penale, sez. II, sentenza 9 settembre 2009, n. 35080, Cassazione penale, sez. II, sentenza 22 dicembre 2009, n. 49263, Cassazione penale, sez. II, sentenza 4 febbraio 2010, n. 4800, Cassazione penale, sez. II, sentenza 20 gennaio 2010, n. 2465 e Cassazione penale, SS.UU., sentenza 30 marzo 2010, n. 12433 in Altalex Massimario.

    Art. 648-bis. Riciclaggio

    Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

    La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

    La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita le pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

    Cfr. Cassazione penale, sez. II, sentenza 27 giugno 2007, n. 21667, Cassazione penale, sez. II, sentenza 4 febbraio 2010, n. 4800 e Cassazione penale, sez. V, sentenza 7 maggio 2010, n. 17694 in Altalex Massimario.

    Art. 648-ter. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

    Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a 15.493.

    La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

    La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

    Cfr. Cassazione penale, sez. II, sentenza 4 febbraio 2010, n. 4800 in Altalex Massimario.

    Art. 648-quater. Confisca (1)

    Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articolo 648-bis e 648-ter, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

    Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.

    In relazione ai reati di cui agli articoli 648-bis e 648-ter, il pubblico ministero può compiere, nel termine e ai fini di cui all'articolo 430 del codice di procedura penale, ogni attività di indagine che si renda necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità da sottoporre a confisca a norma dei commi precedenti.

    (1) Articolo aggiunto dall'art. 63, D.L. 21 novembre 2007, n. 231.



     

    Art. 648. Ricettazione

    Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis). ( 1 )

    La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516 (lire un milione), se il fatto è di particolare tenuità.

    Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

    (1) Comma così modificato dall’art. 8, comma 1, lett. b), D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.

    Cfr. Cassazione penale, SS.UU., sentenza 26 settembre 2007, n. 35535, Tribunale di Torre Annunziata, sentenza 30 ottobre 2007, Tribunale di Torre Annunziata, sentenza 12 novembre 2007, Tribunale di Napoli, sez. Ischia, sentenza 19 agosto 2008, n. 729, Cassazione penale, sez. II, sentenza 10 marzo 2009, n. 10580, Cassazione penale, sez. II, sentenza 16 giugno 2009, n. 24825, Cassazione penale, sez. II, sentenza 9 settembre 2009, n. 35080, Cassazione penale, sez. II, sentenza 22 dicembre 2009, n. 49263, Cassazione penale, sez. II, sentenza 4 febbraio 2010, n. 4800, Cassazione penale, sez. II, sentenza 20 gennaio 2010, n. 2465 e Cassazione penale, SS.UU., sentenza 30 marzo 2010, n. 12433 in Altalex Massimario.

    Art. 648-bis. Riciclaggio

    Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

    La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

    La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita le pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

    Cfr. Cassazione penale, sez. II, sentenza 27 giugno 2007, n. 21667, Cassazione penale, sez. II, sentenza 4 febbraio 2010, n. 4800 e Cassazione penale, sez. V, sentenza 7 maggio 2010, n. 17694 in Altalex Massimario.

    Art. 648-ter. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

    Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a 15.493.

    La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

    La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

    Cfr. Cassazione penale, sez. II, sentenza 4 febbraio 2010, n. 4800 in Altalex Massimario.

    Art. 648-quater. Confisca (1)

    Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articolo 648-bis e 648-ter, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

    Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.

    In relazione ai reati di cui agli articoli 648-bis e 648-ter, il pubblico ministero può compiere, nel termine e ai fini di cui all'articolo 430 del codice di procedura penale, ogni attività di indagine che si renda necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità da sottoporre a confisca a norma dei commi precedenti.

    (1) Articolo aggiunto dall'art. 63, D.L. 21 novembre 2007, n. 231.

     

    Detalles

    Fuente:

    http://www.altalex.com/?idnot=36653

    Part of this entry was also made possible thanks to the Permanent Mission of Italy to the International Organizations in Vienna.

     

    Cuestiones transversales

    • Procedimiento de investigación

      • Decomiso e incautación de

        • • Producto de los delitos comprendidos en la Convención
          • Bienes, equipo u otros instrumentos
          • Producto del delito transformado o convertido en otros bienes
          • Producto del delito mezclado con bienes obtenidos lícitamente
          • Ingresos u otros beneficios derivados del producto
     

    Archivos adjuntos

    Comentario

    The attached text in English properly reflects the legislation in force in Italy as of April 2015.