Base de données sur la législation

 Libro primo
 Articolo 51
 Titolo II

UNTOC articles

  • Convention contre la criminalité organisée

  • Article 11: Poursuites judiciaires, jugement et sanctions
  • Protocole relatif à la traite des personnes

  • Protocole relatif au trafic illicite de migrants

  • Protocole relatif aux armes à feu

     

    Texte original

    Articolo 51. Uffici del pubblico ministero

    1. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate:

    a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado, dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale;

    b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale presso la corte di appello o presso la corte di cassazione.

    2. Nei casi di avocazione, le funzioni previste dal comma 1 lettera a) sono esercitate dai magistrati della procura generale presso la corte di appello.

    Nei casi di avocazione previsti dall'articolo 371-bis, sono esercitate dai magistrati della direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. (5)

    3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente a norma del capo II del titolo I.

    3-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e settimo comma, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416-bis ,416-ter e630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. (1).

    3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis e dai commi 3-quater e 3-quinquies, se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte di appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente (2).

    3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente (3).

    3-quinquies. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 414-bis, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-undecies, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 640-ter e 640-quinquies del codice penale, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), del presente articolo sono attribuite all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente (4).

    (1) Comma aggiunto dall’art. 3, primo comma D.L. 20 novembre 1991, n. 367 convertito con modificazioni la L. 20 gennaio 1992, n. 8 e poi così modificato dal n. 1) della lettera a) del comma 1 dell’art. 5 L. 1 ottobre 2012, n. 172 e, successivamente, dall’art. 2, comma 1, L. 23 febbraio 2015, n. 19.

    (2) Comma aggiunto dall’art. 3, primo comma D.L. 20 novembre 1991, n. 367 convertito con modificazioni la L. 20 gennaio 1992, n. 8 e poi così modificato dal numero 1) della lettera 0a) del comma 1 dell’art. 2, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge, con modificazioni, con L. 24 luglio 2008, n. 125.

    (3) Comma aggiunto dall’art. 10-bis, D.L.18 ottobre 2001, n. 374, convertito con modificazioni, dalla L. 15 dicembre 2001, n. 438 e coì modificato dal numero 2) della lettera 0a) del comma 1 dell’art. 2, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni, con L. 24 luglio 2008, n. 125.

    (4) Comma aggiunto dal comma 1 dell’art. 11, L. 18 marzo 2008, n. 48 e poi così modificato dal n. 2) della lettera a) del comma 1 dell’art. 5, L. 1 ottobre 2012, n. 172.

    (5) Nel presente provvedimento le parole “Direzione nazionale antimafia” sono state sostituite dalle parole “Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo”, ai sensi di quanto disposto dall’art. 20, comma 4, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43.

    Excerpts from the Code of Criminal Procedure

    Article 51. Functions of the public prosecutor - Functions of the head of the district office of the public prosecutor

    3bis. In the event of proceedings relating to crimes, whether attempted or completed, as per articles 416, sixth and seventh paragraphs, 416, put in place in order to commit offences referred to in articles 473 and 474, 600, 601, 602, 416-bis and 630 of the Criminal Code, to crimes committed by taking advantage of the conditions designated in the aforesaid article 416-bis or in order to facilitate the activities of the associations designated in the selfsame article, as well as to crimes as per article 74 of the consolidated text approved by Presidential Decree no. 309 of 9 October 1990, article 291-quater of the consolidated text approved by Presidential Decree no. 43 of 23 January 1973 and article 260 of the Legislative Decree of 3 April 2006, no. 152, the functions designated in paragraph 1, sub-paragraph a), shall be exercised by the office of the public prosecutor attached to the Court of the capital city in the district where there is the seat of the judge having jurisdiction.

     

    Détails

    Source:

    http://www.altalex.com/documents/news/2014/02/18/pubblico-ministero

    Part of this entry was also made possible thanks to the Permanent Mission of Italy to the International Organizations in Vienna.

     
     

    Pièces jointes/annexes

    Commentaire

    Please note that the Italian version of this law is not from an official source.

    The attached text in English properly reflects the legislation of a paragraph of the Article in force in Italy as of April 2015.